Quando si acquista un immobile, bisogna sempre tenere presente che prima di tutto va stipulato un "compromesso" (o in modo più tecnico "promessa bilaterale di compravendita" o "contratto preliminare"; è in sostanza l'atto che precede il rogito e che può essere stipulata con un privato o direttamente con un impresa costruttrice o non costruttrice.
In ognuno di questi casi, il contratto preliminare deve essere registrato entro e non oltre 20 giorni dalla data in cui è stato sottoscritto ed al momento di tale registrazione si dovrà pagare un'"Imposta di registro" che ha un valore pari a 168 euro indipendentemente dalla dimensione o dal costo dell'immobile.
All'atto della stipula del contratto preliminare, solitamente il futuro acquirente sigilla la volontà d'acquisto con il versamento di una caparra ed un acconto;
sulla base della scelta fatta, ne conseguono imposizioni fiscali differenti:
Caparra :si applica sempre l'imposta di registro con l'aliquota dello 0,50%, anche per gli atti soggetti a Iva. Ma se per gli atti non soggetti ad Iva l'imposta di registro pagata sulla caparra potrà essere detratta da quella dovuta al rogito definitivo (ad eccezione dei 168 euro dell'imposta fissa), per la compravendita soggetta ad Iva ciò non è possibile per cui a fine operazione rappresenterà un costo aggiuntivo .
Acconto : se la vendita non è soggetta ad Iva si applica l'imposta di registro del 3%, che potrà essere detratta dall'imposta dovuta al momento del rogito definitivo (ad eccezione dei 168 euro dell'imposta fissa) Se al contrario la vendita è soggetta a Iva, per l'acconto si dovrà emette fattura con Iva al 4% per la prima casa, 10% per la seconda casa, 20% se trattasi di abitazione di lusso.
Le nuove regole recentemente introdotte dall'ultima riforma, impongono di indicare dettagliatamente nell'atto di compravendita la specifica dei pagamenti avvenuti prima del rogito.
Tengo a precisare che l'indicazione di un pagamento effettuato con un assegno bancario datato ed incassato due mesi prima del rogito, senza che risulti un collegamento con un compromesso registrato indurrà il Fisco ad operare un accertamento fiscale.
Un' altra ragione che ha indotto i contraenti ad operare correttamente risiede nel fatto che dal 1 gennaio 2007 gli agenti immobiliari sono obbligati a registrare tutte le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività (tra cui i contratti preliminari di compravendita). E visto che risultano responsabili "in solido" delle imposte dovute e non pagate, sono e saranno i primi ad esigere che l'adempimento venga assolto regolarmente