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Condominio

Ritratto di Eleonora Pirovano
Eleonora Pirovano

Si può installare una telecamera che inquadra un'area condominiale?

Per poter rispondere,

Ciao,
uno dei condomini ha installato, senza chiedere niente a nessuno, una telecamera che inquadra una zona di passaggio del cortile del mio palazzo; la zona in questione non è di sua proprietà, ma è condominiale.
Mi auguro che lui non possa fare una cosa simile, ma cosa devo fare per fargliela togliere? Non deve chiedere il permesso a tutti i condomini e comunque indicare con dei cartelli che l'area è soggetta a videosorveglianza?

Grazie, ciao

Ritratto di Gli esperti di RistrutturART
Gli esperti di RistrutturART

Questo è quanto indicato nella relazione del Garante 2004 del 9 febbraio 2005 che ha disposto così:
"Quanto all'installazione di vere e proprie telecamere ad iniziativa di singoli condòmini all'interno di edifici in condominio e loro pertinenze (es. posti auto, box), il Garante ha precisato che l'impiego di tali sistemi, pur non rientrando nell'ambito di applicazione delle disposizioni del Codice, a meno che i dati siano comunicati sistematicamente o diffusi (art. 5, comma 3, del Codice), richiede comunque l'adozione di cautele a tutela dei terzi. In particolare, l'angolo visuale delle riprese deve essere rigorosamente limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, ad esempio antistanti l'accesso alla propria abitazione, escludendo ogni forma di ripresa anche senza registrazione di immagini relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, corridoi, scale, garage comuni) o antistanti l'abitazione di altri condomini; ciò, anche al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.).
Il Codice si applica, invece, in caso di installazione di sistemi di ripresa di aree condominiali da parte di più proprietari o condòmini oppure ad iniziativa di un condominio o della relativa amministrazione (comprese le amministrazioni di residence o multiproprietà). In questi casi, l'installazione di impianti è ammissibile a condizione che ricorrano determinate finalità, quali l'esigenza di preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni in presenza di concrete situazioni di pericolo (di regola costituite da illeciti già verificatisi); la valutazione di proporzionalità, da effettuare anche nei casi di utilizzazione di sistemi di videosorveglianza che non prevedano la registrazione dei dati, va effettuata in rapporto ad altre misure già adottate o che è possibile adottare (es. sistemi comuni di allarme, blindatura o protezione rinforzata di porte e portoni, cancelli automatici).

Ritratto di Gli esperti di RistrutturART
Gli esperti di RistrutturART

Ciao,
in autonomia non può assolutamente farlo, deve avere il benestare dell'assemblea di condominio e sicuramente l'area oggetto di videoripresa dovrà avere in posizione ben visibile un cartello che indichi la presenza di videocamere funzionanti.
Gli ospiti invitati dai proprietari di uno degli appartamenti del condominio dovranno essere avvisati dai proprietari che li invitano e se consapevoli e consenzienti, sono tenuti a rispettare le scelte prese dal condominio.

In questo caso ti consigliamo di segnalare subito "L'abuso" al tuo amministratore di condominio così che obblighi il fautore dell'installazione, a rimuovere immediatamente l'impianto di videosorveglianza.

Ciao

Ritratto di Gli esperti di RistrutturART
Gli esperti di RistrutturART

Ciao,
questo è un argomento che spesso suscita molti contrasti tra condomini e amministratori, cerchiamo di chiarire un pò le idee:

partiamo dal presupposto che esiste un criterio legale di ripartizione dell'acqua, ma che tale criterio può subire delle deroghe, questo è quanto ci dice l''art. 1123 del C.C. che così recita:
"Art. 1123 Ripartizione delle spese: Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione (1104, att. 68 e seguenti). Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità (att. 63)."

Unico requisito è che la deroga sia approvata all'unanimità dei condomini.

Ciò signific ache i diversi criteri utilizzati nei vari condomini sono tutti pienamente legittimi, sulla base del fatto che ognuno avrà approvato deroghe ad hoc o firmato un regolamento contrattuale in base alla conformazione del proprio condominio. Sarà quindi lecita la suddivisione in base ai metri quadri, piuttosto che in base al numero dei componenti del nucleo familiare o in base ai millesimi di proprietà.

Spesso accade però che non sia raggiunta l'unanimità e questo porta ad un nuovo riferimento alla norme vigenti: il codice civile accenna al servizio idrico nel solo art. 1117 che elenca le cose e gli impianti comuni, ma non accenna ai criteri di ripartizione.

La risposta legislativa la troviamo nel Decr. Min. Pres. Min. n. 62 del 04/03/1996 ( http://www.ristrutturart.it/legge/Decreto_Pres._Cons._Min._4-3-1996 ) all'allegato 8.2.8 (emanato sulla base della legge oggi n. 36 del 1994, oggi abrogata e sostituita dal d.lgs n. 152 del 2006 (http://www.ristrutturart.it/legge/Decreto_Legislativo_3-4-2006_n.152).

Sulla base di quanto disposto dalle norme appena citate, si evince che il consumo dell'acqua va suddiviso secondo quanto consuma effettivamente ogni appartamento. Il metodo di calcolo è semplice: ogni unità abitativa deve possedere un proprio contatore (c.d. di sottrazione) attraverso il quale viene verificato il consumo effettivo. E' però importante sottolineare che questa soluzione è limitata alla sola suddivisione interna delle spese, mentre il contatore "ufficiale" al quale fa fede l'azienda erogatrice del servizio per il conteggio, è il c.d. contatore generale che solitamente è di proprietà condominiale.
L’installazione dei contatori singoli è oggi imposta dal d.p.c.m. Pertanto in assenza di un accordo unanime per dividere diversamente le spese, ogni condomino sarà tenuto ad installarlo a sue spese.

Non solo, il d.p.c.m., al fine di agevolare la ripartizione delle spese impone alle società fornitrici del servizio idrico di dover prevedere le contratto di fornitura una procedura per la lettura periodica dei contatori autonomi e la ripartizione delle spese per ogni unità abitativa. Non essendoci una disposizione che faccia riferimento al quorum deliberativo necessario per l’attivazione del servizio da parte dei condomini, dobbiamo ritenere che la maggioranza richiesta sia quella prevista per le innovazioni.

Ancora nessuna risposta

Ritratto di Gli esperti di RistrutturART
Gli esperti di RistrutturART

Si, è possibile rideterminarle ma per la loro applicazione è necessaria l'appravazione unanime da parte dell'assemblea.
Cordiali saluti

Ritratto di Gli esperti di RistrutturART
Gli esperti di RistrutturART

Buongiorno,
secondo la legge legge 392/78 art. 9 (che può trovare al seguente link: http://www.ristrutturart.it/legge/Legge_dello_Stato_27-7-1978_n.392 ),le spese ordinarie sono a carico dell'inquilino, mentre quelle straordinarie rimangono in carica al proprietario dell'immobile.
Quindi la sostituzione della pompa spetta al suo proprietario, mentre della sua manutenzione dovrà occuparsene lei.

Cordiali saluti

Ritratto di Marco Colombo
Marco Colombo

solaio traballa

Per poter rispondere,

Buonasera, ho appena comprato un appartamento molto vecchio, fine anni 50, nel centro storio del mio paesino. Il solaio, realizzato con travi di legno ed annesso tavolato, tra il mio appartamento e quello sottostante vibra parecchio risultando pericolante. L'appartamento sotto il mio ha il controssoffitto per tutta la superficie e per ispezionare il solaio per verificare se è da rifare si potrebbe smontare il controsoffitto dell'appartamento sotto o alzare dal mio appartamento circa 40 m cubi di materiale per arrivare al tavolato e rimuoverlo.

Ancora nessuna risposta

Ritratto di Gli esperti di RistrutturART
Gli esperti di RistrutturART

Invia una comunicazione all'amministratore e metti un avviso nell'androne chiedendo di aver pazienza per gli eventuali disagi.

Per quanto riguarda la ditta che si occuperà della ristrutturazione, pretendi che non usi i beni condominiali per il trasporto dei detriti e dei materiali (ascensore, scala), ma che utilizzi altri metodi (montacarichi esterno, argano a bandiera, ecc..). Inoltre se sporcano dovranno pulire la sera, prima di andare via.

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Ritratto di Vane83
Vane83

infilatrazioni d'acqua

Per poter rispondere,

Ciao a tutti. Abito al 2 piano di una palazzina. Un giorno in cui ha piovuto molto forte dalla portavetri della sala e dal muro del balcone esterno si è verificata un'infilatrazione d'acqua molto importante, provocando danni ai mobili della sala, al mio pavimento in parque e infiltrazioni sul soffitto del sottostante appartamento e i proprietari chiedono a noi il risarcimento. L'abitazione ha solo 3anni di vita, il danno puo essere passato in garanzia? a chi tocca pagare? i muri esterni sono da considerarsi privati o condominiali?

Ritratto di Gli esperti di RistrutturART
Gli esperti di RistrutturART

Prima di tutto devi capire cosa ha causato la perdita, la garanzia ricopre solo difetti di costruzione e bisogna comunque vedere cosa è stato garantito. Dopodichè se la perdita è causata dal tuo appartamento i danni sono a carico tuo, salvo che non si dimostri che la perdita sia effetivamente dovuta ad una carenza del costruttore e quindi interpella lui.
Verifica inoltre se il condominio è assicurato su questo tipo di inconvenienti, perchè in questo caso le spese le pagherà l'assicurazione condominiale.. sia le tue che del vicino danneggiato.

Ritratto di Il France
Il France

Chiusura strada privata

Per poter rispondere,

Buonasera, vivo in una strada chiusa considerata privata ad uso pubblico. In questa via ci sono 7 palazzine e tutti parcheggiano sul lungo strada. Gli abitanti delle ultime 2 abitazioni vorrebbero mettere un cancello davanti alle loro villette chiudendo cosi la strada ed impedendo che gli altri parcheggino la loro macchina davanti alle lloro palazzine. Lo possono fare? c'è una legge che regolamenta queste situazioni?un saluto Tommy

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