Non hai un account? Registrati!
Consulta le risposte degli esperti
e dai la tua opinione.
Di' a tutti che funziona.
Ritratto di Lory80
Lory80

Ripartizione spese acqua condominio

Per poter rispondere,

ciao, avevo un quesito da porvi, abito in uno stabile con 10 appartamenti e un parrucchiere a piano terra; la spesa dell'acqua come deve essere suddivisa? Ovviamente il negozio consuma piu dei condomini…grazie

Categoria: 

Ritratto di Gli esperti di RistrutturART
Gli esperti di RistrutturART

Ciao,
questo è un argomento che spesso suscita molti contrasti tra condomini e amministratori, cerchiamo di chiarire un pò le idee:

partiamo dal presupposto che esiste un criterio legale di ripartizione dell'acqua, ma che tale criterio può subire delle deroghe, questo è quanto ci dice l''art. 1123 del C.C. che così recita:
"Art. 1123 Ripartizione delle spese: Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione (1104, att. 68 e seguenti). Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità (att. 63)."

Unico requisito è che la deroga sia approvata all'unanimità dei condomini.

Ciò signific ache i diversi criteri utilizzati nei vari condomini sono tutti pienamente legittimi, sulla base del fatto che ognuno avrà approvato deroghe ad hoc o firmato un regolamento contrattuale in base alla conformazione del proprio condominio. Sarà quindi lecita la suddivisione in base ai metri quadri, piuttosto che in base al numero dei componenti del nucleo familiare o in base ai millesimi di proprietà.

Spesso accade però che non sia raggiunta l'unanimità e questo porta ad un nuovo riferimento alla norme vigenti: il codice civile accenna al servizio idrico nel solo art. 1117 che elenca le cose e gli impianti comuni, ma non accenna ai criteri di ripartizione.

La risposta legislativa la troviamo nel Decr. Min. Pres. Min. n. 62 del 04/03/1996 ( http://www.ristrutturart.it/legge/Decreto_Pres._Cons._Min._4-3-1996 ) all'allegato 8.2.8 (emanato sulla base della legge oggi n. 36 del 1994, oggi abrogata e sostituita dal d.lgs n. 152 del 2006 (http://www.ristrutturart.it/legge/Decreto_Legislativo_3-4-2006_n.152).

Sulla base di quanto disposto dalle norme appena citate, si evince che il consumo dell'acqua va suddiviso secondo quanto consuma effettivamente ogni appartamento. Il metodo di calcolo è semplice: ogni unità abitativa deve possedere un proprio contatore (c.d. di sottrazione) attraverso il quale viene verificato il consumo effettivo. E' però importante sottolineare che questa soluzione è limitata alla sola suddivisione interna delle spese, mentre il contatore "ufficiale" al quale fa fede l'azienda erogatrice del servizio per il conteggio, è il c.d. contatore generale che solitamente è di proprietà condominiale.
L’installazione dei contatori singoli è oggi imposta dal d.p.c.m. Pertanto in assenza di un accordo unanime per dividere diversamente le spese, ogni condomino sarà tenuto ad installarlo a sue spese.

Non solo, il d.p.c.m., al fine di agevolare la ripartizione delle spese impone alle società fornitrici del servizio idrico di dover prevedere le contratto di fornitura una procedura per la lettura periodica dei contatori autonomi e la ripartizione delle spese per ogni unità abitativa. Non essendoci una disposizione che faccia riferimento al quorum deliberativo necessario per l’attivazione del servizio da parte dei condomini, dobbiamo ritenere che la maggioranza richiesta sia quella prevista per le innovazioni.